mercoledì 1 giugno 2022
Il diritto alla salute fra accreditamento sanitario, contenimento della spesa e operatività della clausola di salvaguardia
Il Diritto.it - Sant'Argangelo di Romagna - (Diana Vitale) - Sentenza: Consiglio di Stato - sez. III- sentenza n.3744 del 12-05-2022: Nel sistema dell’accreditamento sanitario le clausole di salvaguardia sono funzionali alla tutela del diritto alla salute, quale bene superiore costituzionalmente garantito, e non sono foriere di indebita compressione del diritto di agire in giudizio dell’operatore privato, il quale ben può valutare il proprio interesse a coltivare il contenzioso in atto e, quindi, a non sottoscrivere la clausola, fermo restando che, anche sottoscrivendo la clausola, mantiene intatto il proprio diritto d’azione in giudizio, costituzionalmente garantito, in relazione alle sopravvenienze. Adito per la riforma della sentenza resa dal Tar Lazio, Latina, sez. I, n. 404/2020 il Consiglio di Stato affronta il tema della spesa sanitaria, nel complesso sistema dell’accreditamento sanitario, permettendo così alcune riflessioni quanto alla validità, e all’operatività, della cd. clausola di salvaguardia. Nel servizio sanitario nazionale il passaggio dal regime del convenzionamento esterno al regime (attuale) dell’accreditamento previsto ex art. 8 d.lgs. n. 502/1992 (s.m.i.) non ha modificato la natura...>>>
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